diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 32851 del 06/05/2008 Ud. (dep. 05/08/2008) Rv. 241228 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni ambientali - Luogo di privata dimora - Nozione - Cella di carcere ed ambienti penitenziari - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241228-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614, Costituzione art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)