Sez. 1, Sentenza n. 32851 del 06/05/2008 Ud. (dep. 05/08/2008) Rv. 241228 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni ambientali - Luogo di privata dimora - Nozione - Cella di carcere ed ambienti penitenziari - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614, Costituzione art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)