Sez. U, Sentenza n. 1653 del 06/06/1974 (Rv. 369832 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ORDINE MILITARE DI MALTA (SMOM) - FINALITA - FINALITA ASSISTENZIALE - ENTI DELL'ORDINE - ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI (ACISMOM) - NATURA DI ENTE PUBBLICO INTERNAZIONALE - ESENZIONE DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ORDINE MILITARE DI MALTA (SMOM) - FINALITA - FINALITA ASSISTENZIALE - ENTI DELL'ORDINE - ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI (ACISMOM) - NATURA DI ENTE PUBBLICO INTERNAZIONALE - ESENZIONE DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA.*
Il sovrano militare ordine di Malta, accanto a quello religioso, ha lo scopo istituzionale e fondamentale dell'assistenza sanitaria e ospedaliera degli infermi in tempo di pace e in tempo di guerra, qualunque sia lo stato di appartenenza (art 2 della carta costituzionale dell' ordine), e tale finalita assistenziale persegue per mezzo di suoi appositi enti - previsti e disciplinati dall'art 33 della detta carta costituzionale - denominati ' associazioni nazionali dell' ordinè ed operanti in varie nazioni. L' associazione dei Cavalieri italiani (ACISMOM), che opera in Italia - al pari delle associazioni costituite ed operanti in altri stati - ha natura di ente pubblico internazionale dell'ordinamento giuridico melitense (come, peraltro, e riconosciuto esplicitamente nella normativa italiana e, in particolare, nella legge 4 gennaio 1938, n 23), e pertanto ad essa compete lo stesso trattamento giuridico spettante al sovrano ordine, compresa la immunita dalla giurisdizione italiana. (Conf 1653'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 04/01/1938 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)