Sez. 3, Sentenza n. 25926 del 21/03/2002 Ud. (dep. 08/07/2002) Rv. 222100 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Ordinanza contingibile ed urgente - Motivata esclusivamente da ragioni finanziarie - legittimità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può emanare ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 per lo smaltimento dei rifiuti non può trovare il proprio fondamento esclusivamente in ragioni di ordine finanziario, atteso che non esiste un principio di giustificazione di tipo economico nel sistema del citato D. Lgs n. 22 e che l'ente locale ha il dovere di dare priorità alle spese necessarie per un normale e corretto smaltimento dei rifiuti urbani, anche eventualmente individuando ad una certa distanza il sito di smaltimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)