Sez. 3, Sentenza n. 11336 del 13/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 203265 - 01
Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti - Provvedimenti contingibili ed urgenti - Carenza di temporaneità ed eccezionalità - Esercizio del potere ex art. 12 D.P.R. n. 915 del 1982 soltanto per ragioni finanziarie - Responsabilità penale - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
Sanità pubblica - In genere
In materia di smaltimenti di rifiuti, l'esercizio del potere ex art. 12 DPR 10 settembre 1985, n. 915 (provvedimenti contingibili e urgenti) non è idoneo ad escludere la responsabilità penale qualora, nella assoluta carenza dei presupposti quali la temporaneità e l'eccezionalità, si sia fatto ricorso ai poteri di urgenza soltanto per ragioni finanziarie. Per il principio "chi inquina paga", applicabile anche ai rifiuti urbani, l'ente locale ha il dovere di dare la priorità alle spese necessarie per un corretto smaltimento, anche se il sito adatto si trovi ad una certa distanza e le risorse economiche del Comune siano limitate: non esiste un principio di giustificazione di tipo economico nel sistema del citato D.P.R. n. 915 del 1982. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso la S.C. ha altresì ritenuto che l'obbligo di riunire le discariche comunali di rifiuti delle autorizzazioni regionali preventive discende dalla legge ed è sanzionato penalmente, sicché è irrilevante la eventuale interpretazione soggettiva di funzionari regionali in senso contrario).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 12, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)