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Sez. L, Sentenza n. 5020 del 03/09/1988 (Rv. 459825 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - TITOLARE DI RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE DI GRADO SUPERIORE ALL'80 PER CENTO - DECESSO PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO O DALLA MALATTIA PROFESSIONALE - ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE AI CONIUGI ED AI FIGLI SUPERSTITI - CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 5 MAGGIO 1976 N. 248 - SUSSISTENZA - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1988-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459825-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - TITOLARE DI RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE DI GRADO SUPERIORE ALL'80 PER CENTO - DECESSO PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO O DALLA MALATTIA PROFESSIONALE - ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE AI CONIUGI ED AI FIGLI SUPERSTITI - CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 5 MAGGIO 1976 N. 248 - SUSSISTENZA - MOMENTO RILEVANTE.*

Le condizioni previste dalla legge 5 maggio 1976 n. 248 (artt. 1, 2, 3 e 4), per l'attribuzione dello speciale assegno continuativo mensile al coniuge ed ai figli superstiti del titolare di rendita per inabilità permanente di grado superiore all'80 per cento, deceduto, per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge predetta, devono sussistere con riferimento alla data del decesso dell'assicurato, come reso manifesto anche dalla disposizione dell'art. 7 della stessa legge (che da tale data fa decorrere il termine di centottanta giorni per la presentazione della relativa domanda), con la conseguenza che il superstite, al quale l'assegno sia stato negato per la percezione, alla data della morte dell'assicurato, di proventi pari o superiori all'importo dello assegno, non ha diritto all'assegno ridotto ai sensi dell'art. 4 della legge nel caso in cui l'importo di esso sia stato aumentato - in modo da superare i proventi di cui all'art. 3 - da una successiva disposizione normativa (nella specie, art. 11 legge n. 251 del 1982). (V 3092/84, mass n 435133).*

Riferimenti normativi: Legge 05/05/1976 num. 248 art. 1, Legge 05/05/1976 num. 248 art. 2, Legge 05/05/1976 num. 248 art. 3, Legge 05/05/1976 num. 248 art. 4, Legge 05/05/1976 num. 248 art. 7 CORTE COST., Legge 10/05/1982 num. 251 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)