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Sez. L, Sentenza n. 3092 del 19/05/1984 (Rv. 435133 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI - ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE PREVISTO DALLA LEGGE N. 248 DEL 1976 - DOMANDA DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI DEI GRANDI INVALIDI - TERMINE DI PRESENTAZIONE EX ART. 7 DELLA DETTA LEGGE - NATURA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435133-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI - ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE PREVISTO DALLA LEGGE N. 248 DEL 1976 - DOMANDA DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI DEI GRANDI INVALIDI - TERMINE DI PRESENTAZIONE EX ART. 7 DELLA DETTA LEGGE - NATURA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*

Il termine di centottanta giorni dalla morte dell'assicurato - fissato dall'art. 7 della legge 5 maggio 1976 n. 248 - entro il quale le vedove e gli orfani dei grandi invalidi del lavoro deceduti devono presentare la domanda per ottenere lo speciale assegno continuativo mensile previsto dall'art. 1 della stessa legge ha natura di un termine di decadenza di carattere sostanziale non attinente al procedimento amministrativo preordinato alla composizione extragiudiziale della controversia previdenziale e pertanto, rispetto ad esso non opera il disposto dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973, che stabilisce l'irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e di decadenze verificatesi nel corso di procedimenti siffatti. Detto termine, peraltro è eccezionalmente suscettibile di interruzione, qualora in sua pendenza sia stato dal superstite proposta domanda di attribuzione della rendita ex art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nel caso che la morte dell'assicurato dipenda da infortunio o malattia professionale), fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva su tale domanda, per la cui proponibilità in via amministrativa lo stesso T.U. N. 1124 del 1965 stabilisce altresì il diverso termine di novanta giorni dalla data della morte (art. 122). (V 3400/82, mass n 421; (V 4483/83, mass n 429374; (V 5291/83, mass n 430191; (V 439/84, mass n 432662).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 122 CORTE COST., Legge 05/05/1976 num. 248 art. 1, Legge 05/05/1976 num. 248 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)