Sez. 3, Sentenza n. 5899 del 13/11/1979 (Rv. 402570 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - ECCEZIONI IN SENSO IMPROPRIO - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - LIMITI - QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO - PROPOSIZIONE DELLE PREDETTE ECCEZIONI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - PRECLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DEDUZIONE DEL DIRITTO DEI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA AD UN TERMINE MAGGIORE DI TRE MESI PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - ECCEZIONI IN SENSO IMPROPRIO - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - LIMITI - QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO - PROPOSIZIONE DELLE PREDETTE ECCEZIONI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - PRECLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DEDUZIONE DEL DIRITTO DEI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA AD UN TERMINE MAGGIORE DI TRE MESI PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO.*
Anche la proposizione delle eccezioni in senso improprio - cioe la deduzione della Mancanza di una o piu condizioni dell'Azione promossa dalla controparte - deve avvenire con l'atto di appello nei limiti dei relativi motivi, salvo che non si tratti di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, restando preclusa all'appellante la loro proposizione nel corso del giudizio di secondo grado. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, e stata ritenuta eccezione in senso improprio - preclusa in secondo grado, in quanto non proposta con l'atto di appello, e, quindi, non riesaminabile in Sede di legittimita - la deduzione, formulata dai soggetti che avevano esercitato il diritto di prelazione a norma del comma quarto dell'art 8 della legge n 590 del 1965, concernente il diritto ad un termine maggiore di tre mesi per il pagamento del prezzo). (Conf 4058/77, mass n 387741).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)