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Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 23/09/1977 (Rv. 387741 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO OD IMPROPRIO - DEDUZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - LIMITI - MANCATA DEDUZIONE - PROPOSIZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387741-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO OD IMPROPRIO - DEDUZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - LIMITI - MANCATA DEDUZIONE - PROPOSIZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PRECLUSIONE.*

Come la proposizione di nuove eccezioni in senso proprio - cioe dei fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere dalla controparte - deve essere effettuata dall'appellante nell'atto di appello con la conseguente preclusione della loro successiva deduzione nel corso del giudizio di secondo grado, cosi anche per le eccezioni in senso improprio - cioe la Mancanza di una o piu condizioni dell'Azione promossa dalla controparte - la loro proposizione deve avvenire con l'atto di appello nei limiti dei relativi motivi, salvo che non si tratti di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Pertanto, in Mancanza della tempestiva deduzione sotto Forma di motivo specifico di impugnazione nell'atto di appello, e preclusa all'appellante la proposizione di una eccezione in senso improprio nel corso del giudizio di secondo grado. (V 143/75).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)