Sez. 1, Sentenza n. 7052 del 22/06/1995 (Rv. 493011 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Art. 3 comma primo D.L. n. 571 del 1979 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, D.L. n. 571 del 1979, convertito nella legge n. 2 del 1980, che ha introdotto nuovi e più favorevoli criteri per la liquidazione dell'I.N.V.I.M., - in quanto interpretato nel senso dell'applicabilità della nuova disciplina più favorevole a condizione della pendenza di una richiesta di rimborso dell'imposta alla data della sua entrata in vigore, anziché nel senso dell'applicabilità medesima a condizione della mera pendenza, alla data stessa, del termine ordinario (triennale) di rimborso - per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., dal momento che la norma, se interpretata nel primo senso, determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, in quanto dipendente non da un termine stabilito in via generale dal legislatore, bensì da un termine nuovo ed imprevedibile (quello fissato dal D.L. n. 571 del 1979), è manifestamente infondata. Infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, dettare norme transitorie, applicabili entro determinati limiti di tempo, che accompagnino il predetto passaggio e realizzino, così, il graduale subentro della nuova normativa; e, peraltro, non può dirsi irrazionale l'esercizio di tale discrezionalità, ove la disciplina transitoria determini differenziazioni temporali agevolative nell'ambito della stessa categoria di soggetti, in quanto lo stesso fluire del tempo può costituire l'elemento diversificatore giustificativo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 12/11/1979 num. 571 art. 3 CORTE COST., Legge 12/01/1980 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)