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Sez. 2, Sentenza n. 13270 del 27/11/1999 (Rv. 531582 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Azioni a difesa della proprietà e di altri diritti reali - "Causa petendi" - Identificazione - Allegazione di un titolo d'acquisto diverso nel corso del giudizio di primo grado o in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Rinuncia alla valutazione del titolo precedentemente allegato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sentenza di primo grado fondata su uno dei titoli allegati - Sentenza di secondo grado fondata su di un altro titolo - Ammissibilità - Necessità di istanza in tal senso ex art. 346 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531582-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

I diritti reali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto (ossia il bene che ne forma l'oggetto) e non in base al titolo che ne costituisce la fonte, onde l'allegazione nel corso del giudizio di rivendicazione, sia in primo grado che in appello, di un titolo diverso (nella specie, contratto) rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda (nella specie, usucapione) rappresenta soltanto una integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione che non è configurabile come domanda nuova, né come rinunzia alla valutazione del diverso titolo in precedenza dedotto; ne consegue che, decisa la controversia sulla base di uno dei titoli suddetti, non è preclusa al giudice dell'impugnazione la decisione sulla base dell'altro o di entrambi i titoli dedotti, anche se la parte interessata non abbia proposto alcuna specifica doglianza sul punto ed istanza in tal senso, giacché l'art. 346 cod. proc. Civ. attiene alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello, non agli elementi di prova che, acquisiti al giudizio ma pretermessi dal primo giudice, il secondo ritenga, invece, rilevanti ai fini dell'esatta definizione della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)