Sez. 3, Sentenza n. 7507 del 04/06/2001 (Rv. 547210 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Detrazione sulla somma assegnata al danneggiato degli interessi a scalare per il periodo di pagamento anticipato del capitale - Legittimità - Calcolo - Criteri - "Dies a quo" - Data dell'effettiva corresponsione della somma.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
La liquidazione del risarcimento di danni futuri comporta la detrazione, sulla somma assegnata al danneggiato, di interessi a scalare per il periodo di pagamento anticipato del capitale, detrazione da calcolarsi con riferimento al momento dell'effettiva corresponsione della somma (o, in mancanza, al momento della liquidazione della stessa), e non anche con riguardo alla data del fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)