Sez. L, Sentenza n. 6382 del 22/07/1987 (Rv. 454656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - ESPOSIZIONE A RISCHIO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - ESPOSIZIONE A RISCHIO - NECESSITÀ.*
Con riguardo all'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la particolare ipotesi dell'infortunio in itinere presuppone il requisito essenziale dell'occasione di lavoro che si configura per la necessità per il lavoratore di seguire un determinato percorso o di impiegare un determinato veicolo pubblico o privato (ove difetti un servizio pubblico di trasporto di linea), soltanto nell'ipotesi in cui il percorso seguito od il veicolo impiegato sia la causa dell'esposizione al rischio specifico o, quanto meno, generico aggravato dell'infortunio in concreto occorso al lavoratore medesimo. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso l'infortunio in itinere in una ipotesi in cui il lavoratore, mentre si recava dalla propria abitazione al luogo di lavoro alla guida del suo motoveicolo, veniva raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti). (V 924/86, mass n 444445).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)