diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 924 del 15/02/1986 (Rv. 444445 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO OCCORSO AD UN LAVORATORE DIPENDENTE DA UN'AZIENDA ALBERGHIERA, AVENTE DIMORA NELL'ALBERGO, NEL RECARSI A CASA PROPRIA.*
Stato
decisa il 1986-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444445-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO OCCORSO AD UN LAVORATORE DIPENDENTE DA UN'AZIENDA ALBERGHIERA, AVENTE DIMORA NELL'ALBERGO, NEL RECARSI A CASA PROPRIA.*

L'infortunio in itinere, rientrante nella previsione di cui allo art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) deve essere ricollegabile in funzione immediata e diretta con la prestazione lavorativa nel senso di dipendere dal rischio in essa intrinseco. (nella specie la suprema Corte ha escluso la sussistenza di tale ipotesi nel caso di un lavoratore dipendente da un'azienda alberghiera che aveva la propria dimora nell'albergo ove esplicava la propria attività e che si era infortunato nel recarsi a casa propria per motivi personali nell'intervallo di riposo).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)