Sez. 1, Sentenza n. 784 del 23/01/1993 (Rv. 480411 - 01)
Beni - Immateriali - Brevetti - Concessione | Oggetto di brevetto per marchio d'impresa - Determinazione ai sensi dell'art. 18 n. 5 del R.D. n. 929 del 1942 - Criteri.
Beni - Immateriali - Brevetti - Concessione
A norma dell'art. 18 n. 5 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (legge Marchi), non possono costituire oggetto di brevetto per marchio d'impresa le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine dei prodotti o delle merci e tali da produrre un effetto di disorientamento del consumatore circa la provenienza del prodotto medesimo, ancorché l'indicazione di località straniere voglia significare soltanto conformità del prodotto a quelli creati in tali località (nel caso di specie la Corte ha cassato la decisione della Commissione dei ricorsi che, annullando il provvedimento di rigetto dell'Ufficio Centrale Brevetti, aveva ritenuto brevettabile il marchio "New England" diretto a contraddistinguere prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)