Sez. L, Sentenza n. 8985 del 24/08/1995 (Rv. 493717 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Servizio militare - Validità agli effetti dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa - Disciplina ex art. 20 legge n. 958 del 1986 - Ambito di applicazione - Rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Esclusione - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
Con l'art. 20 della legge n. 958 del 1986 (che ha previsto la validità del servizio militare a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale) il legislatore ha inteso attribuire un particolare beneficio ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici non economici, in connessione con la natura pubblica del rapporto di lavoro dagli stessi instaurato; con la conseguenza che l'indicata norma non è applicabile al rapporto posto in essere dai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e tale non applicabilità sussiste fin dal tempo della costituzione dell'Ente medesimo, non rientrando, (peraltro), la richiamata disposizione fra le norme regolanti lo stato dei lavoratori dell'Ente fino al giorno in cui sono stati stipulati i contratti collettivi di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)