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Sez. L, Sentenza n. 7492 del 08/07/1993 (Rv. 483053 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di impiego - Trattamento economico e di quiescenza | Rilevanza del servizio militare di leva ex art. 20 legge n. 958 del 1986 - Limiti ex art. 7 legge n. 412 del 1991 di interpretazione autentica - Questione di legittimità costituzionale del citato art. 20 in relazione agli artt. 3 e 52 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1993-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483053-01

Impiego pubblico - Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di impiego - Trattamento economico e di quiescenza

Ai fini dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (che ha previsto la validità del servizio militare a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico), può tenersi conto - alla stregua della norma d'interpretazione autentica dettata dall'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - soltanto del servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986 o prestato successivamente ad essa, e non anche, perciò, del servizio anteriore alla medesima, mentre è manifestamente infondata, come già ritenuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 455 del 1992, la questione d'illegittimità costituzionale della citata norma interpretativa sollevata con riguardo agli artt. 3 e 52 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 52, Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)