diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3242 del 11/11/1971 (Rv. 354668 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - LUCI - DIRITTO DI APRIRE LUCI - LUCI APERTE IURE PROPRIETATIS - LUCI APERTE IURE SERVITUTIS - DIFFERENZE - RISPETTIVA TUTELA POSSESSORIA.*
Stato
decisa il 1971-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354668-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - LUCI - DIRITTO DI APRIRE LUCI - LUCI APERTE IURE PROPRIETATIS - LUCI APERTE IURE SERVITUTIS - DIFFERENZE - RISPETTIVA TUTELA POSSESSORIA.*

Le aperture lucifere, in Mancanza di Costituzione di una servitu di luce per titolo convenzionale, devono ritenersi eseguite e mantenute iure proprietatis, costituendo la relativa attivita una estrinsecazione del diritto stesso di proprieta in re propria, e non manifestazione di un ius in re aliena, che puo riconoscersi sussistente solo in caso di Costituzione della relativa servitu; tali luci non possono fruire, in Sede possessoria, di una tutela maggiore rispetto a quella che loro compete in Sede petitoria, e percio non puo essere concessa l'Azione possessoria nel caso in cui il vicino le chiuda nei modi consentiti dall'art 904 cod civ. le luci aperte iure servitutis sono invero regolate, quanto al loro Esercizio, dal titolo, ed il possesso corrispondente all'Esercizio di tale diritto reale e tutelabile in via possessoria nei limiti e modi in cui e stato acquistato ed esercitato. (V 3875'69, mass n 344240; 1421'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 903, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)