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Sez. 2, Sentenza n. 3875 del 04/12/1969 (Rv. 344240 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - LUCI - IN GENERE - LUCI APERTE 'JURE SERVITUTIS' - LUCI APERTE 'JURE PROPRIETATIS' - DISCIPLINA - TUTELA POSSESSORIA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344240-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - LUCI - IN GENERE - LUCI APERTE 'JURE SERVITUTIS' - LUCI APERTE 'JURE PROPRIETATIS' - DISCIPLINA - TUTELA POSSESSORIA - DIFFERENZE.*

Le luci aperte jure servitutis sono regolate, quanto al loro Esercizio, dal titolo, per cui si sottraggono, in tutto o in parte, all'osservanza delle norme degli artt 901 e segg cod civ ed il possesso corrispondente al relativo diritto reale e, nei limiti in cui e stato acquistato ed esercitato, tutelabile con le azioni possessorie. Le luci aperte jure proprietatis, in conformita alle norme sopra citate, danno vita, invece, ad un diritto condizionato, potendo essere chiuse da chi acquisti la comunione del muro, in cui si aprono, mediante costruzioni in appoggio o in aderenza, e potendo essere oscurate anche in altro modo, in quanto la legge non le tutela imponendo il rispetto di determinate distanze da esse. Tali luci non possono, peraltro, fruire in possessorio di una tutela maggiore di quella che ad esse compete in petitorio e, pertanto, non puo essere concessa Azione possessoria nel caso in cui il vicino intenda chiuderle nei modi consentitigli dall'art 904 cod civ. (V 1421-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)