Sez. 5, Sentenza n. 1133 del 20/11/1968 Ud. (dep. 07/02/1969) Rv. 110257 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - OMESSO ESAME DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - NULLITA DELLA SENTENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - OMESSO ESAME DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - NULLITA DELLA SENTENZA.*
Il giudice di merito ha l'Obbligo di prendere adeguatamente in esame il comportamento della persona offesa in un incidente stradale, il suo eventuale concorso di colpa e la misura di questo nel cagionare l'evento, tanto al fine della Determinazione della pena, quanto agli effetti del risarcimento dei danni, e di fornire del relativo convincimento esauriente giustificazione attraverso una motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. L'omesso esame del concorso di colpa della vittima determina la nullita della sentenza. (V.109303, anno 1968 e 104283, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)