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Sez. 2, Sentenza n. 7501 del 31/03/2014 (Rv. 630232 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - INTRASFERIBILITÀ DELL'IMPOSTA | Nullità del patto di traslazione - Effetto nel rapporto interno tra i contraenti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630232-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - INTRASFERIBILITÀ DELL'IMPOSTA

In tema di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, la nullità del patto di traslazione dell'imposta è comminata dall'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, non solo per il rapporto con l'amministrazione finanziaria, ma anche per quello tra i contraenti, attesa l'inderogabilità del presupposto soggettivo del tributo, rappresentato dal godimento della plusvalenza immobiliare.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)