Sez. 1, Sentenza n. 4556 del 10/05/1994 (Rv. 486556 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Intrasferibilità dell'imposta | Nullità ex art. 27 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Incidenza nei rapporti tra le parti contraenti - Strumento negoziale direttamente azionato al fine della traslazione dell'imposta - Nullità - Finalità pratica perseguita tra le parti - Irrilevanza.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Intrasferibilità dell'imposta
In tema di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, la nullità prevista dall'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 di qualsiasi patto contrario al divieto di trasferire l'onere della imposta a soggetti diversi da quelli tenuti al pagamento della stessa, individuati dall'art. 4 del citato d.P.R., non è comminata unicamente a tutela del fisco, ma incide anche nei rapporti tra le parti contraenti, quale che sia lo strumento negoziale direttamente azionato al fine della traslazione della imposta, comportandone la nullità, senza che rilevi la finalità pratica che a suo mezzo le parti intendono conseguire.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)