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Sez. L, Ordinanza n. 2154 del 31/01/2007 (Rv. 594726 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Tribunale - Rapporti tra sezione ordinaria e sezione stralcio, istituita dalla legge n. 276 del 1997 - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenza.
Stato
decisa il 2007-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594726-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

La sezione stralcio istituita presso i tribunali dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, non costituisce, nell'ambito del predetto ufficio giudiziario, un diverso organo giurisdizionale, con la conseguenza che la questione se una controversia spetti ad una sezione ordinaria ovvero ad una sezione stralcio non configura una questione di competenza, con derivante inammissibilità dell'eventuale regolamento di competenza d'ufficio che sia sollevato.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1997 num. 276 art. 11, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)