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Sez. 1, Sentenza n. 5762 del 27/06/1997 (Rv. 505522 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Spettanza al coniuge privo di addebitabilità della separazione - Presupposti - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1997-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505522-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

A norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (la S.C. ha, così, cassato la sentenza del merito che aveva negato al coniuge l'assegno di mantenimento, sull'erroneo presupposto giuridico che tale assegno non gli spettasse per essere egli fornito di mezzi economici di per sè sufficienti a garantirgli un adeguato tenore di vita, non versando in "stato di bisogno").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)