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Sez. 1, Sentenza n. 12136 del 28/09/2001 (Rv. 549454 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Spettanza - Presupposti - Criteri - Incremento dei redditi di uno dei coniugi nelle more della separazione ovvero successivamente alla stessa - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549454-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto all'assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, sicché dell'incremento dei redditi di uno di essi occorre tener conto ai fini dell'imposizione dell'assegno anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione (come nella specie) ovvero successivamente alla separazione. (Sulla base del principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, la quale aveva escluso l'assegno di mantenimento in favore della moglie, insegnante elementare, senza tener conto che il marito, funzionario statale, era divenuto viceprefetto ed aveva visto perciò aumentato il proprio stipendio, e trascurando di apprezzare il godimento della casa familiare da parte del marito esclusivo proprietario della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)