Sez. 3, Sentenza n. 26064 del 30/10/2008 (Rv. 605239 - 01)
FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ | FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTA - Volontà inequivoca di garantire il debito altrui - Necessità - Possibilità di inserirla in un diverso contratto - Limiti - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ
La volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro ed inequivocabile, e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato. (Nella specie, in un contratto di locazione era stata inserita la clausola in virtù della quale un terzo si obbligava a garantire l'adempimento delle obbligazioni del conduttore sino alla scadenza del contratto "salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978". Il giudice di merito aveva ritenuto che tale clausola andasse interpretata nel senso che la fideiussione fosse valida anche per le obbligazioni sorte in caso di automatico rinnovo del contratto; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto corretta tale motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)