Sez. 1, Sentenza n. 2164 del 03/04/1980 (Rv. 405823 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - ATTI ILLECITI COMMESSI DA UN VIGILE URBANO NELLO ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RESPONSABILITA CIVILE - RIFERIBILITA ALLO STATO E NON AL COMUNE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - ATTI ILLECITI COMMESSI DA UN VIGILE URBANO NELLO ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RESPONSABILITA CIVILE - RIFERIBILITA ALLO STATO E NON AL COMUNE.*
La responsabilita civile per gli Atti illeciti commessi da un vigile urbano nell'Esercizio delle sue funzioni di agente di polizia giudiziaria, a norma degli artt 219 e 221, secondo comma, cod proc pen, e riferibile allo stato, e non al comune dal quale il vigile istituzionalmente dipende, in quanto il fatto si e verificato mentre il vigile assolveva ad una funzione a lui affidata per il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla repressione dei reati, cioe per fini rientranti nella Competenza esclusiva dello stato. (nella specie, il vigile urbano aveva esploso due colpi di pistola all'indirizzo di un ladruncolo in fuga, cagionando lesioni personali a terzi).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)