diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2417 del 29/01/2019 (Rv. 652714 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Imposta di successione - Beneficio di cui all'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Presentazione di dichiarazione specifica unitamente alla dichiarazione di successione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652714-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In materia di imposta di successione, la dichiarazione con la quale il contribuente si impegna a proseguire l'esercizio dell'attività di impresa del "de cuius", ovvero a detenerne il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento, da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di successione, costituisce condizione di ammissione al godimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, stante la necessità della collaborazione del contribuente in relazione a circostanze non altrimenti conosciute o conoscibili dall'Amministrazione ed alle quali la legge ricollega detto beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)