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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8009 del 02/04/2013 (Rv. 626085 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni - Richiesta da parte del contribuente - Indispensabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626085-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegabili i benefici o nell'indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall'Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con cui la C.T.R. aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, in quanto il contribuente non aveva richiesto il beneficio in sede di rogito e non aveva fornito indicazione dei requisiti di carattere oggettivo del bene, senza tenere conto del disposto dell'art. 60 della legge Regione Sicilia n. 2 del 2002, il quale riconosceva, con riferimento ad un limitato arco temporale, il beneficio in questione alla sola condizione che l'atto traslativo avesse sd oggetto terreni agricoli).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)