Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8009 del 02/04/2013 (Rv. 626085 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni - Richiesta da parte del contribuente - Indispensabilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegabili i benefici o nell'indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall'Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con cui la C.T.R. aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, in quanto il contribuente non aveva richiesto il beneficio in sede di rogito e non aveva fornito indicazione dei requisiti di carattere oggettivo del bene, senza tenere conto del disposto dell'art. 60 della legge Regione Sicilia n. 2 del 2002, il quale riconosceva, con riferimento ad un limitato arco temporale, il beneficio in questione alla sola condizione che l'atto traslativo avesse sd oggetto terreni agricoli).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)