Sez. L, Sentenza n. 463 del 21/01/1988 (Rv. 457006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART. 7, SECONDO COMMA, ST. LAVORATORI - PORTATA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI SENTIRE ORALMENTE IL LAVORATORE A PROPRIA DIFESA - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZA - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DOPO LA PRESENTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI SCRITTE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART. 7, SECONDO COMMA, ST. LAVORATORI - PORTATA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI SENTIRE ORALMENTE IL LAVORATORE A PROPRIA DIFESA - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZA - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DOPO LA PRESENTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI SCRITTE - LEGITTIMITÀ.*
La normativa del secondo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore - senza averlo sentito a sua difesa -, previa contestazione dell'addebito, deve essere interpretata nel senso che solo ove il lavoratore lo chieda espressamente il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore stesso, ma in difetto di tale richiesta non esiste alcun Onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente, con la conseguenza che nessuna violazione del citato art. 7 è ravvisabile nell'ipotesi che la sanzione disciplinare sia stata irrogata dopo che il lavoratore abbia presentato le proprie giustificazioni scritte. (V 6157/86, mass n 448437; (Conf 5048/82, mass n 422959).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)