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Sez. L, Sentenza n. 5048 del 01/10/1982 (Rv. 422959 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - LIMITI - DIRITTO DI DIFESA DEL LAVORATORE - LIBERTÀ DI FORME - PRESENTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI SCRITTE - SUCCESSIVA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422959-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - LIMITI - DIRITTO DI DIFESA DEL LAVORATORE - LIBERTÀ DI FORME - PRESENTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI SCRITTE - SUCCESSIVA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE - LEGITTIMITÀ.*

La normativa del secondo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore "senza averlo sentito a sua difesa", previa contestazione dell'addebito, deve essere interpretata nel senso che solo ove il lavoratore lo chieda espressamente il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore stesso, ma in difetto di tale richiesta non esiste alcun Onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente. Quest'ultimo è libero di esercitare il suo diritto di difesa nella più completa libertà di forme e, quindi, anche per iscritto o facendosi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, con la conseguenza che nessuna violazione del citato art. 7 è ravvisabile nell'ipotesi che la sanzione disciplinare sia stata irrogata dopo che il lavoratore abbia presentato le proprie giustificazioni scritte.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)