Sez. 1, Sentenza n. 1435 del 16/10/1985 Ud. (dep. 14/02/1986) Rv. 171909 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - GIUDIZIO INTUITIVO IN RELAZIONE ALLA GLOBALITÀ DEL FATTO E DELLA PERSONALITÀ DEL REO.*
PENA - DETERMINAZIONE - GIUDIZIO INTUITIVO IN RELAZIONE ALLA GLOBALITÀ DEL FATTO E DELLA PERSONALITÀ DEL REO.*
La Determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra fra i poteri discrezionali del giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivata; essa costituisce il risultato di una intuizione conseguente ad una valutazione globale dei fatti e della personalità del reo, per cui non può essere ritenuta mancante di motivazione la sentenza nella quale non si faccia cenno singolarmente agli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma che individui quegli elementi che ritenga prevalenti e determinanti senza che sia necessaria una analitica confutazione di tutte le circostanze favorevoli addotte dalla difesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)