Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 29/08/1996 (Rv. 499406 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETĂ€ E DI ASSOCIAZIONI | Riduzione del capitale sociale - Per perdite - Contestuale aumento (per ricostituzione) del capitale - Attraverso prelevamento da riserve costituite con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto - AssoggettabilitĂ al tributo - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETĂ€ E DI ASSOCIAZIONI
In tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla "Nota II" all'art. 4 della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - secondo cui, in caso di riduzione del capitale per perdite, non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato - si applica anche nelle ipotesi in cui la ricostituzione del capitale sociale avvenga con prelievo da versamenti a fondo perduto anteriormente fatti dai soci in proporzione delle quote possedute, considerato che, ai fini dell'imposta in questione, i conferimenti di patrimonio sono pienamente equiparati a quelli di capitale (Nota I all'art. 4 n. 1 lett. a della citata Tariffa) e che, comunque, gli aumenti di capitale sociale attuati mediante riserve, costituite con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto, non sono assoggettati al pagamento dell'imposta di registro (art. 4, n. 6, lett. a della Tariffa medesima).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)