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Sez. 5, Sentenza n. 3342 del 07/03/2002 (Rv. 552898 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Riduzione del capitale sociale per perdite - Contestuale aumento del capitale attraverso prelevamento da riserve costituite con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto - Assoggettabilità all'imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552898-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla nota II all'art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - secondo cui (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 488 del 1999), in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato -, si applica anche nelle ipotesi in cui la ricostituzione del capitale sociale avvenga con prelievo da versamenti a fondo perduto anteriormente fatti dai soci in proporzione delle quote possedute, considerato che, ai fini dell'imposta in questione, i conferimenti di patrimonio sono pienamente equiparati a quelli di capitale (nota I al citato art. 4) e che, comunque, gli aumenti di capitale sociale attuati mediante riserve, costituite con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto, non sono assoggettati al pagamento dell'imposta di registro (ai sensi del medesimo art. 4, lett. a, n. 6).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)