Sez. 2, Sentenza n. 19989 del 12/05/2005 Ud. (dep. 27/05/2005) Rv. 231877 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (Cod. proc. pen. 1988) - ACCERTAMENTI - sulla personalità | Processo d'appello - Verifica della capacità già effettuata in primo grado - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (Cod. proc. pen. 1988) - ACCERTAMENTI - sulla personalità
Ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, che richiama l'art. 9 stesso d.P.R., le disposizioni che prevedono la necessità dello svolgimento di indagini sulla personalità del minore al fine di verificarne l'imputabilità, devono ritenersi applicabili anche nel procedimento d'appello, qualora nel corso del giudizio di secondo grado emergano o siano dedotti elementi che contrastino con la già ritenuta imputabilità dell'imputato minorenne. (Fattispecie in cui la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, nonostante nel corso del giudizio fossero emersi nuovi elementi, tali da incidere sul giudizio formulato in primo grado in ordine alla ritenuta sussistenza dell'imputabilità del minore, non aveva assolutamente motivato sul punto, omettendo di procedere ad ogni ulteriore verifica).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 488 art. 9, DPR 22/09/1988 num. 488 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)