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Sez. 5, Sentenza n. 27243 del 28/04/2011 Cc. (dep. 12/07/2011) Rv. 250918 - 01

IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - IN GENERE | Criteri di accertamento - Audizione di esperti ex art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250918-01

IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento dell'imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente l'audizione di esperti o di soggetti che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attività indicate dall'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 solo quali strumenti eventuali ai quali si consente il ricorso ove necessario a tali fini - ma può essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, alle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha dichiarato non luogo a procedere, in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen., nei confronti di un imputato diciassettenne, ritenendo la carenza di prova in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato per l'impossibilità di acquisire, a causa del tempo trascorso dai fatti, una relazione sociopsicologica o altri elementi idonei).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 98 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 488 art. 9 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)