Sez. L, Sentenza n. 6532 del 15/12/1979 (Rv. 403290 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RITENUTA SULLA RETRIBUZIONE PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL GIORNALISTA - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DI RIVALSA, ANCHE IN VIA GIUDIZIALE, NEI CONFRONTI DEL GIORNALISTA PER LA QUOTA DI CONTRIBUTI NON TRATTENUTA AL MOMENTO DELLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - LIMITI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RITENUTA SULLA RETRIBUZIONE PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL GIORNALISTA - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DI RIVALSA, ANCHE IN VIA GIUDIZIALE, NEI CONFRONTI DEL GIORNALISTA PER LA QUOTA DI CONTRIBUTI NON TRATTENUTA AL MOMENTO DELLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - LIMITI.*
La norma dell'art 19, secondo comma, della legge 4 aprile 1952 n 218, reso applicabile nell'ordinamento previdenziale ed assistenziale dei giornalisti dall'art 11 della legga 9 novembre 1955 n 1122, nel prevedere per il datore di lavoro il potere di operare la ritenuta sulla retribuzione per i contributi facenti carico al giornalista, non esclude il suo diritto di rivalersi e all'uopo di agire giudizialmente nei confronti del giornalista per la quota di contributi non trattenuta al momento della corresponsione della retribuzione, a meno che il datore di lavoro abbia coscientemente e volontariamente omesso di versare i contributi nei termini prescritti, perche in tale ipotesi, il predetto datore di lavoro - a norma degli artt 12 della legge n 1122 del 1955 e 23 della legge n 218 del 1952 - diviene unico debitore anche per la quota dei contributi normalmente a carico del lavoratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 11, Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)