Sez. L, Sentenza n. 4399 del 02/07/1988 (Rv. 459380 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - VERSAMENTO - OMISSIONI DELL'IMPRENDITORE A LUI STESSO NON IMPUTABILE - AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - OMISSIONE PER INCERTEZZA CIRCA L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - IRRILEVANZA AI FINI DI DETTA AZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - VERSAMENTO - OMISSIONI DELL'IMPRENDITORE A LUI STESSO NON IMPUTABILE - AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - OMISSIONE PER INCERTEZZA CIRCA L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - IRRILEVANZA AI FINI DI DETTA AZIONE.*
L'imprenditore che non abbia versato i contributi assicurativi nel termine di legge può proporre l'Azione di rivalsa nei confronti dei lavoratori soltanto nel caso in cui il ritardo nell'adempimento non sia a lui imputabile, per l'esistenza di fatti oggettivi (da provarsi dal datore di lavoro) ai quali non sono equiparabili incertezze interpretative circa la sussistenza o meno dell'Obbligo contributivo, atteso che in caso di ritardato versamento (totale o parziale) dei contributi l'obbligazione grava, a norma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, esclusivamente sul datore di lavoro, come debito suo proprio. (V 2701/85, mass n 440484; (V 2347/82, mass n 420236; (V 6532/79, mass n 403290; (V 1501/75, mass n 375091; (V 999/75, mass n 374391).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)