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Sez. 1, Sentenza n. 773 del 04/02/1980 (Rv. 404223 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - GIUDIZIO CON LA SOCIETA AUTOSTRADE ROMANE ED ABBRUZZESI (SARA) - SUBINGRESSO EX LEGE DELL'ANAS - PRONUNCIA NEI RIGUARDI DI QUEST'ULTIMA - DIVIETO - LIMITI - INTERVENTO VOLONTARIO O CHIAMATA IN CAUSA.*
Stato
decisa il 1980-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404223-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - GIUDIZIO CON LA SOCIETA AUTOSTRADE ROMANE ED ABBRUZZESI (SARA) - SUBINGRESSO EX LEGE DELL'ANAS - PRONUNCIA NEI RIGUARDI DI QUEST'ULTIMA - DIVIETO - LIMITI - INTERVENTO VOLONTARIO O CHIAMATA IN CAUSA.*

Poiche nell'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue fra le parti originarie, salva la facolta del successore di intervenirvi e la sua eventuale chiamata in causa (art 111 cod proc civ), nel giudizio in cui sia parte la soc sara (societa autostrade romane ed abbruzzesi) non puo essere emessa alcuna pronuncia (nella specie condanna alle spese processuali a favore) nei riguardi dell'ANAS quale soggetto subentrato ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla societa sara (art 2 DL 10 febbraio 1977 n 19, convertito in legge 6 aprile 1977 n 106), ove non sia intervenuta volontariamente, ne sia stata chiamata in causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 10/02/1977 num. 19 art. 2, Legge 06/04/1977 num. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)