Sez. U, Sentenza n. 3141 del 08/11/1971 (Rv. 354493 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE SULLE OPERAZIONI ELETTORALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI AI CONSIGLI COMUNALE PROVINCIALE, ALLA GPA ED ALLE SEZIONI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - EFFETTI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA REGIONE SICILIANA - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE SULLE OPERAZIONI ELETTORALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI AI CONSIGLI COMUNALE PROVINCIALE, ALLA GPA ED ALLE SEZIONI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - EFFETTI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA REGIONE SICILIANA - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.*
A seguito delle sentenze n 95 del 1965 e n 49 del 1968 della Corte costituzionale con le quali e stata dichiarata l'illegittimita costituzionale delle norme che attribuivano funzioni giurisdizionali in materia di contenzioso elettorale, rispettivamente ai consigli comunali e provinciali, alla giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, ed alle Sezioni dei tribunali amministrativi per la conseguente carenza di organi espressamente investiti della funzione giurisdizionale nelle controversie elettorali attinenti alla regolarita delle relative operazioni, la giurisdizione spetta al consiglio di stato giudice naturale in materia di interessi legittimi, e, se relative alla regione siciliana, al consiglio regionale di giustizia amministrativa. (Conf 1863'69, mass n 340989).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)