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Sez. 5, Sentenza n. 21980 del 28/10/2015 (Rv. 637197 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Fattura generica per eccessiva ampiezza e eterogeneità - Difformità dal modello legale - Conseguenza - Sanzione.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637197-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE

In tema d'IVA, una fattura che in un'unica descrizione accorpi attività dai contenuti più disparati (nella specie, attività materiali di trasporto e magazzinaggio, attività d'ordine di tenuta contabilità, attività ad alto contenuto di professionalità di promozione vendite ed attività generiche di "marketing") non consente d'identificare l'oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualità e quantità, e non risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, funzionali alle attività di controllo e verifica dell'Amministrazione finanziaria, sicché comporta l'irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)