Sez. 5, Sentenza n. 27211 del 22/12/2014 (Rv. 633939 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Omessa o ritardata fatturazione - Natura - Violazione di carattere sostanziale - Fondamento - Punibilità - Versamento dell'IVA - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE
In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale - e, dunque, non è punibile ex art. 10 dello Statuto del contribuente - ove essa non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Ne consegue che il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell'art. 21, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, ed è, pertanto, punibile anche quando non determina omesso versamento dell'IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)