Sez. 1, Sentenza n. 25674 del 21/12/2015 (Rv. 638138 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Giudizio instaurato da soggetto "in bonis" - Successivo fallimento - Domanda riconvenzionale - Attrazione nella competenza del tribunale fallimentare - Domande del convenuto verso il condebitore ed il fideiussore del fallito - "Vis attractiva" - Inoperatività - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Nel giudizio promosso da un soggetto "in bonis", e proseguito dal curatore, per il recupero di un credito, la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, volta all'accertamento del proprio credito nei confronti del fallito, in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. per l'accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile; la domanda principale, per contro, resta innanzi al giudice adìto, al pari di quelle formulate dal convenuto nei confronti del condebitore e del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della loro responsabilità e l'autonomia dell'azione di pagamento esercitata nei loro confronti rispetto a quella intrapresa verso il fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 61, Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)