Sez. 1, Sentenza n. 24847 del 24/11/2011 (Rv. 620454 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Giudizio promosso per il recupero di un credito da soggetto "in bonis" poi fallito - Domanda riconvenzionale - Inammissibilità o improcedibilità - Fondamento - Domanda proseguita dal curatore - Permanenza presso il giudice adito - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Qualora, nel giudizio promosso da un soggetto "in bonis" per il recupero di un credito e proseguito dal curatore, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito nei confronti del fallimento, detta riconvenzionale, in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall. per l'accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria; al contrario, la domanda proseguita dal curatore resta davanti al giudice adito, non operando per la stessa la "vis actractiva" del tribunale fallimentare, né in forza dell'art.36 cod. proc. civ., né dell'art. 24 legge fall., - in quanto l'applicazione dell'art. 52, secondo comma, legge fall., non pone una questione di competenza, ma di rito - e neppure in virtù del principio del "simultaneus processus", il quale, non costituendo un principio di carattere assoluto, incontra un limite nella previsione di un rito speciale ancorato ad una competenza esclusiva applicabile ad una delle cause connesse.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)