Sez. 3, Sentenza n. 8630 del 12/04/2006 (Rv. 592533 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI | Installazione di ponteggi per i lavori di manutenzione di uno stabile - Furto in appartamento - Danno conseguente - Responsabilità dell'imprenditore installante i ponteggi - Configurabilità - Estremi - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI
In tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, è configurabile la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio del "neminem laedere", egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo. (Nella specie, la S.C. dopo aver affermato il riportato principio, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto l'uso dei ponteggi da parte dei ladri sulla base della astratta possibilità di tale utilizzo, senza alcun accertamento in concreto, come la rottura dei vetri delle finestre in corrispondenza del ponteggio)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)