Sez. 3, Sentenza n. 24897 del 25/11/2005 (Rv. 585727 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI | Installazione di ponteggi per i lavori di manutenzione di uno stabile - Furto in appartamento - Danno conseguente - Responsabilità dell'imprenditore che si avvale dei ponteggi - Configurabilità - Estremi - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI
In tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio del "neminem laedere", egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente escluso - in quanto inattendibile - l'ipotesi che l'accesso fosse avvenuto per vie diverse dal ponteggio, quali il montacarichi o l'ascensore condominiali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)