Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 13/02/2002 Cc. (dep. 20/03/2002) Rv. 221437 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Mancanza totale della motivazione o motivazione apparente - Vizio di violazione di legge - Sussistenza - Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
La mancanza totale o la mera apparenza della motivazione nelle ordinanze di riesame relative a misure cautelari reali, poiché configura una violazione della norma di cui all'art. 125 cod. proc. pen. che prescrive la motivazione a pena di nullità, determina un vizio di legittimità del provvedimento, che può essere dedotto in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., lett. c), senza venire a contrasto con la disposizione di cui all'art. 325 cod.proc.pen. che limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge e lo esclude per vizi motivazionali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)