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Sez. 6, Sentenza n. 3265 del 18/10/1999 Cc. (dep. 16/11/1999) Rv. 214953 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Possibilità di ricorrere esclusivamente per violazione di legge - Sussistenza - Mancanza totale della motivazione o motivazione solamente apparente - Vizio della motivazione - Esclusione - Vizio di violazione di legge - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214953-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

Se è vero che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame in tema di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge, è anche vero che la totale mancanza di motivazione, come pure la motivazione soltanto apparente, integrano l'ipotesi di violazione di legge (art. 606, comma primo, lett. c) e non quella del vizio di motivazione (art. 606, comma primo, lett. e). (Fattispecie in cui nei confronti di uno dei sequestrati mancava qualsiasi motivazione sulla possibilità di una vita normale in base ad alcuni redditi [per lire 240 milioni, prospettati come leciti], percepiti in più anni, e, nei confronti di altro sequestrato, si affermava che l'acquisto di un'autovettura non era "...giustificabile con i modesti redditi [per lire 50 milioni, prospettati come leciti] raggranellati negli ultimi anni...sufficienti...soltanto per una modesta vita quotidiana", motivazione, quest'ultima, ritenuta "apparente", in quanto adattabile a qualsiasi situazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)