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Sez. 1, Sentenza n. 2567 del 05/12/1970 (Rv. 348917 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348917-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Per la risoluzione del contratto, il giudizio sulla gravita dell'inadempimento deve ispirarsi ad un criterio di relativita, coordinando la valutazione dell'elemento oggettivo della mancata o ritardata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento soggettivo dell'interesse concreto della parte adempiente alla esatta e tempestiva controprestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)