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Sez. 2, Sentenza n. 1989 del 02/02/2016 (Rv. 638773 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Omessa indicazione della parte intimata nell'epigrafe del ricorso - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638773-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

Il ricorso per cassazione non è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., per omessa indicazione della parte intimata ove la stessa sia identificabile con certezza dal contesto del ricorso ovvero dal riferimento agli atti dei precedenti gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)