Sez. 3, Sentenza n. 18512 del 03/09/2007 (Rv. 600486 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Omessa indicazione - Sanzione - Inammissibilità - Conseguenze - Sanabilità mediante atti diversi dal ricorso - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
La previsione della sanzione della inammissibilità per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell'indicazione delle parti di cui all'art. 366 n. 1 cod. proc. civ., impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l'espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilità e non a quella della nullità, per un verso che possa desumersi "aliunde", cioè da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall'art. 164 c.p.c.), dall'atteggiamento della parte intimata, che identifichi essa le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)